STATUTO
Art. 1 Costituzione e Sede
È costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III – articoli 36, 37 e 38 del codice civile, un’associazione politica e culturale denominata “Speranza Per Caserta” (di seguito indicata anche come Movimento).
Il Movimento non ha finalità di lucro e la sua attività si basa sull’apporto volontario degli associati. La sede del Movimento è in Caserta alla Via Galileo Galilei n. 24.
ART. 2 Simbolo
Il simbolo del Movimento è rappresentato da “Circonferenza a fondo bicolore, dal basso verso l’alto, verde ed azzurro; al centro: n° 8 persone di ambo i sessi colorate con una variazione cromatica, da sinistra a destra, che sfuma dal blu al celeste, dal viola al verde, dal giallo all’arancio e termina con il rosso e poi si ripete. Scritta circolare di colore bianco SPERANZA PER CASERTA “.
Il simbolo sarà sempre esposto in tutte le manifestazioni pubbliche ed è il sigillo di ogni atto ufficiale. Del simbolo è depositario il Presidente. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni.
ART. 3 Durata
Il Movimento ha una durata illimitata. Esso potrà essere sciolto anticipatamente nei modi previsti dallo Statuto o dalla Legge.
ART. 4 Principi ispiratori – finalità
Il Movimento nasce per volontà di numerosi cittadini della Città e della Provincia di Caserta, di diversa esperienza sociale e politica i quali, prendendo atto della grave crisi economica, sociale politica, culturale – nella quale il Paese si dibatte per responsabilità anche degli attuali partiti politici – del degrado territoriale, ambientale e morale di Terra di Lavoro, vogliono affrontare, con metodi trasparenti, democratici e partecipali e con azioni di lotta civile e politica, i numerosi ed annosi problemi che affliggono le nostre terre (lavoro, ambiente, sanità, territorio criminalità, cultura, scuola, trasporti, insicurezze, servizi pubblici, ecc.).
ART. 5 Scopo e finalità
Scopo del Movimento è la realizzazione di quanto descritto nell’Appello del 31 dicembre 2009 a firma di Sergio Tanzarella e nel Codice Etico, allegati al presente Statuto e che ne sono parte integrante.
Sono finalità del Movimento: contribuire allo sviluppo culturale e civile e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla difesa dei diritti dei cittadini, delle libertà civili, individuali e collettive; lottare contro ogni forma di ingiustizia, di intolleranza, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine; costruire una cultura di non violenza e di pace; elaborare proposte di riassetto del territorio e di tutela dell’ambiente; elaborare progetti tesi alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale; attuare iniziative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dell’arte, delle tradizioni popolari, della storia locale e dello sport; migliorare la qualità della vita a partire dai soggetti più deboli portatori di handicap, minori e anziani.
ART. 6 Attività
Al fine di conseguire gli scopi e le finalità, il Movimento organizza manifestazioni, convegni, incontri, dibattiti, corsi di studio e formazione politica; promuove la partecipazione dei cittadini alla vita politica e l’educazione dei giovani all’impegno democratico; partecipa a competizioni elettorali, a campagne e consultazioni referendarie; promuove istanze, organizza petizioni, formula proposte di legge in difesa degli interessi della collettività; svolge qualsiasi attività connessa agli scopi fissati dal presente Statuto.
ART. 7 Fondi
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, da donazioni, erogazioni liberali, contributi, dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.
ART. 8 Adesione
La qualità d’iscritto si ottiene con l’ammissione al Movimento. La domanda d’iscrizione al Movimento è libera, deve essere presentata per iscritto al Coordinamento e, per competenza, al Comitato dei Garanti, contenere tutte le informazioni anagrafiche richieste, comprese le eventuali esperienze politiche ed amministrative. Possono iscriversi al Movimento tutti coloro che abbiano raggiunto il 16° anno di età che dichiarano di conoscere e rispettare lo Statuto, il Codice Etico, i principi fondativi contenuti nell’Appello di cui all’art. 5. Ogni membro del Movimento è tenuto a versare il contributo finanziario stabilito. Ogni socio ha diritto-dovere di partecipare a tutte le iniziative del Movimento, essere eletto alle cariche sociali, esprimere liberamente le proprie opinioni.
L’adesione dei soggetti collettivi al Movimento è subordinata alla presentazione di uno Statuto compatibile con le finalità perseguite dal Movimento. Alla domanda di adesione deve essere allegato il deliberato dell’organismo dirigente decisionale del soggetto interessato. L’iscrizione dei soggetti collettivi avviene attraverso un unico rappresentante.
ART. 9 Esclusione
La qualità di iscritto si perde per dimissioni, per esclusione deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Collegio dei Garanti, per decesso, per morosità nel pagamento della quota sociale, per condanna anche non definitiva per reati non colposi.
ART. 10 Gli Organi
Sono organi essenziali del Movimento: l’Assemblea, il Coordinamento, il Coordinatore, il Comitato dei Garanti, il Collegio Sindacale.
ART. 11 L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed è convocata dal Coordinatore. Essa viene convocata, di diritto, per eleggere gli organi essenziali del Movimento e, in seduta ordinaria, una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente, per approvare i bilanci, consuntivo e preventivo. È convocata, in qualsiasi momento, in via straordinaria su iniziativa del Coordinatore o quando ne faccia richiesta al Coordinatore, per iscritto, un numero di iscritti pari ad 1/3 del totale dei soci; oppure la metà più uno dei componenti il Coordinamento. Il Coordinatore è tenuto a convocare l’Assemblea entro 10 giorni dalla data della richiesta.
La convocazione avviene mediante lettera personale o posta elettronica, con indicazione del luogo, data, ora ed ordine del giorno. Deve essere inviata agli iscritti almeno tre giorni prima della data fissata. Qualora la convocazione dell’Assemblea sia richiesta dagli iscritti, la richiesta stessa dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea dovrà essere convocata non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in suo impedimento, da altro iscritto nominato dall’Assemblea stessa. L’Assemblea, in seduta ordinaria, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice, salvo i casi specifici in cui lo Statuto o la Legge richiedano una maggioranza qualificata. Ogni iscritto manifesta un voto.
Di ogni riunione va redatto apposito processo verbale, visionabile in qualsiasi momento da ciascun socio. Copia di esso va inviato e portato a conoscenza dei soci anche tramite pubblicazione sul sito internet del Movimento.
ART. 12 Compiti dell’Assemblea
Compiti dell’Assemblea sono: costruire e proporre il dibattito politico e culturale utile al confronto interno al Movimento ed alla crescita della società civile; definire le scelte politiche ed elettorali; valutare e approvare i criteri delle candidature nelle liste elettorali; istituire ed organizzare gruppi tematici finalizzati all’elaborazione programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni; decidere il numero, la nomina e la revoca dei componenti del Coordinamento; dare direttive al coordinamento sulla costituzione di gruppi di lavoro tematici, aperti anche all’esterno; approvare, su proposta del Coordinamento, le quote di iscrizione e decidere le eventuali altre contribuzioni dei soci; nominare il Comitato dei Garanti e il Collegio Sindacale, composti da tre membri; approvare la proposta di “Regolamento per le incompatibilità”; approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento; deliberare, con la presenza almeno della metà degli iscritti e con voto favorevole dei due terzi dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Movimento;.
Art.13 Il Coordinamento
Il Coordinamento viene eletto, a maggioranza con voto palese, dall’Assemblea ed è composto da un numero da 7 a 15 membri scelti tra gli iscritti. Esso dura in carica due anni ed i membri sono rieleggibili al massimo due volte. In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, questi saranno surrogati dall’Assemblea. Qualora le dimissioni o altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Coordinamento, esso automaticamente decade e l’Assemblea deve essere convocata per l’elezione di un nuovo Coordinamento.
Esso è convocato dal Coordinatore mediante avviso a ciascun componente con ogni mezzo, compreso il telefono, almeno un giorno prima della data stabilita, indicando l’ordine del giorno. È, inoltre, convocato quando ne faccia richiesta al Coordinatore, per iscritto, un numero di componenti pari ad almeno un terzo del gruppo di Coordinamento. Il Coordinatore, quando ne riceve richiesta, è tenuto a convocare il Coordinamento entro cinque giorni dalla data della richiesta stessa.
ART. 14 Compiti del Coordinamento
Il Coordinamento elegge al suo interno il Coordinatore; il Tesoriere che è incaricato di redigere il bilancio annuale ed è responsabile della corretta gestione contabile, amministrativa e finanziaria del Movimento; il Segretario che verbalizza le riunioni dell’Assemblea e del Coordinamento, ed è incaricato di custodirne il carteggio.
Il Coordinamento attua e governa le scelte politiche ed amministrative strategiche del Movimento, nel rispetto delle linee generali deliberate dall’Assemblea. A tale scopo Il Coordinamento ha il compito di strutturare gruppi di lavoro necessari al buon funzionamento delle attività ed assume decisioni e iniziative di carattere generale riguardanti l’attuazione dell’indirizzo politico del Movimento. Fissa le quote di adesione annuale dei soci.
Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Di ogni riunione va redatto apposito processo verbale, visionabile in qualsiasi momento da ciascun socio.
ART. 15 Il Coordinatore
Il Coordinatore è il legale rappresentante del Movimento e lo rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Egli viene eletto a maggioranza dal Coordinamento. In caso di parità di voti, si prosegue fino alla possibile eleggibilità. Al Coordinatore spetta la firma degli atti sociali che impegnano il Movimento.
Il Coordinatore convoca e presiede i lavori dell’Assemblea e le riunioni del Coordinamento. Può farsi assistere da altri membri del Coordinamento nella sua attività di rappresentanza politica del Movimento ovvero può delegare tale specifico compito in caso di impedimento temporaneo.
Nel caso di dimissioni del Coordinatore, Il Coordinamento, entro 15 giorni dalla data delle dimissioni, elegge un nuovo Coordinatore.
ART. 16 Esercizio sociale
È redatto, a cura del Tesoriere, annualmente il bilancio economico comprensivo delle entrate e delle uscite operate dal Movimento. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 17 Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti, nella prima seduta d’insediamento, elegge il Presidente tra i propri membri. Esso vigila sulla corrispondenza dell’attività del Movimento alle finalità statutarie, sul rispetto del Codice Etico e garantisce la corretta applicazione del “Regolamento per le incompatibilità”.
Il Comitato dei Garanti può decretare il rigetto motivato della domanda d’iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione, decorsi i quali l’adesione è data per accettata.
Inoltre, esso può essere investito dall’Assemblea o dal Coordinamento di eventuali controversie che dovessero sorgere tra Movimento ed iscritti o tra iscritti in relazione all’attività del Movimento e decide l’adozione di provvedimenti (richiamo, diffida ed espulsione) nei confronti dell’iscritto o degli iscritti ritenuti responsabili di atti o comportamenti contrari o lesivi delle finalità del Movimento. Il provvedimento irrogato, viene notificato al socio interessato con avviso scritto.
ART. 18 Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea, nel corso della prima seduta e dura in carica tre anni. Uno di essi assumerà la presidenza del Collegio.
Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni di controllo sull’amministrazione della società e sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, accertando e certificando, nei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e, quando richiesto dal tesoriere, funzioni consultive e di amministrazione attiva.
ART. 19 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato validamente, con la convocazione, in seduta straordinaria, dell’Assemblea che approva con la presenza della metà più uno degli iscritti ed il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti.
Nel caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto alla Cooperativa sociale Newhope di Caserta ovvero a scopi sociali ed umanitari deliberati dall’Assemblea.
Art. 20 Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.